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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Analisi del quadro normativo, della necessità dell'intervento normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto dell'intervento di riserve assoluta o relativa di legge e di precedenti norme di delegificazione.

        In materia di cittadinanza non sussiste alcuna specifica riserva di legge. L'articolo 10 della Costituzione demanda alla legge il compito di regolare la condizione giuridica dello straniero; l'articolo 22, poi, prevede soltanto che «nessuno può essere privato della cittadinanza [...] per motivi politici».
        Il presente disegno di legge contiene una rimodulazione dei casi di acquisto della cittadinanza italiana, adeguandoli all'attuale contesto socio-culturale nazionale e internazionale.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge in esame modifica gli articoli 1, 4, 5, 9 e 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tali modifiche richiederanno un adeguamento del regolamento di attuazione della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo. La nuova normativa si muove nello spirito della Convenzione europea sulla cittadinanza - sottoscritta dall'Italia a Strasburgo nel 1997 e in attesa di ratifica - che invita gli Stati contraenti a facilitare l'acquisto della cittadinanza a favore degli stranieri, in possesso di determinati requisiti, soggiornanti sul loro territorio.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo. L'articolo 117, comma 2, lettera i), della Costituzione attribuisce allo Stato competenza esclusiva in tema di cittadinanza.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Le disposizioni del presente provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.

 

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2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

        Il provvedimento:

            contiene riferimenti legislativi corretti;

            non introduce nuove definizioni normative;

            non reca abrogazioni implicite di norme vigenti;

            non richiede previsione di delega per la redazione di un testo unico nella materia in oggetto.